Descrizione
L'art. 4-bis, comma 2, della Legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett. a), della Legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro DOMENICA 7 MAGGIO 2025.
L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica. anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera (il modello è allegato al presente avviso) e necessariamente corredata di una copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli artt. 46-47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
                            L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica. anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera (il modello è allegato al presente avviso) e necessariamente corredata di una copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli artt. 46-47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
